La Cassazione si è di recente espressa in tema di donazione di un immobile e agevolazione per l’acquisto della prima casa. Secondo quanto precisato con la pronuncia n. 2482 del 5 febbraio 2026, il contribuente non può fruire per la seconda volta del beneficio fiscale per l’acquisto della prima casa indipendentemente dalla natura giuridica del primo atto di acquisto. La normativa fiscale, infatti, vieta espressamente la duplicazione del beneficio. La Suprema Corte ha evidenziato, in particolare, che è irrilevante che il primo atto di acquisto sia una donazione indiretta. E ha sottolineato che “l’elemento determinante ai fini dell’esclusione dal beneficio non è la forma dell’atto di acquisto, ma l’effettiva fruizione del beneficio fiscale, la cui duplicazione è espressamente vietata dalla normativa fiscale”.
Se ricevo una casa in donazione posso comprare con agevolazione prima casa?
Nel formulare la sua pronuncia, la Cassazione ha precisato che la norma di favore prevista dall’articolo 1, nota II bis, primo comma, lettera c) della tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986 esclude la possibilità di usufruire una seconda volta delle agevolazioni prima casa se il contribuente è già titolare di un immobile acquistato con lo stesso beneficio fiscale.
Secondo la Corte, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione sul secondo acquisto, è irrilevante che il titolo del passaggio della proprietà immobiliare sia configurabile come un atto di donazione, indiretta o meno. A contare è il risultato dell’operazione giuridica. Di conseguenza, se il contribuente ha già usufruito dell’agevolazione prima casa non può usufruirne una seconda volta.
La donazione conta come prima casa ai fini fiscali?
La donazione indiretta permette al contribuente di diventare proprietario della casa e anche in questo caso si può usufruire dei benefici previsti dalla normativa fiscale per l’acquisto della prima casa. Di conseguenza, per un secondo eventuale acquisto non si può sfruttare lo stesso beneficio fiscale. In conclusione, dunque, la Cassazione ha chiarito che non è possibile beneficiare due volte dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa, questo indipendentemente dalla natura giuridica del primo atto di acquisto.
Agevolazione prima casa: quali sono i requisiti
Per poter beneficiare dell’agevolazione per l’acquisto della prima:
- l’acquirente non deve possedere, su tutto il territorio nazionale, un altro immobile acquistato con la medesima agevolazione o, se lo possiede, deve venderlo entro due anni dal nuovo acquisto agevolato;
- l’abitazione deve poi trovarsi nel Comune in cui l’acquirente ha la residenza o la trasferisce entro 18 mesi dall’acquisto.
Se l’immobile si trova nel territorio del Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività (anche se svolta senza remunerazione) o nel territorio del Comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento, se l’acquirente si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro e ha risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, si ha ugualmente diritto all’agevolazione.
Il beneficio fiscale, invece, non spetta quando si acquista un’abitazione che si trova nello stesso Comune in cui si ha la titolarità di altra abitazione acquistata senza usufruire dell’agevolazione. In questo caso, prima di richiedere l’agevolazione sul nuovo acquisto è necessario vendere la vecchia abitazione.